Commercio dei pappagalli
 
La Convenzione di Washington, conosciuta come CITES, che si occupa della fauna e della flora è un documento che protegge il commercio e lo sterminio di molti esemplari di animali e piante.
Comprende tre categorie:
  • Appendice I che cautela le specie a rischio, estinzione e il commercio è vietato.
  • Appendice II è un regolamento con cui si evita il commercio ad uso sfruttamento.
  • Appendice III protegge le specie dei singoli Stati e ne vieta l’esportazione in altri paesi.
In Italia è in vigore dal 1982. questo decreto vieta l’importazione, l’esportazione, il trasporto, la vendita e la detenzione delle specie elencate nell’appendice I.
Mentre le specie scritte nell’appendice II e III possono trattarle con regolari permessi altrimenti sono punibili con multe e arresti.
Degli Psittacidi solo il Parrocchetto dal collare, la Calopsite e la Cocorita sono iscritti nell’appendice III della CITES; tutte le altre specie sono elencate nella I e II appendice e sono tutte a rischio di estinzione.

Gli organi di riferimento sono il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio, mentre l’Autorità che rilascia i permessi è il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
 
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Tags : commercio pappagalli, pappagalli, uccelli, animali

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